Descrizione
Il Regolamento comunitario 12/01/2005, n. 183/2005 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti.
Si applica alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino all’immissione dei mangimi sul mercato, alla somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti, alle importazioni ed esportazioni.
Le imprese che intendono svolgere le attività previste dal Regolamento comunitario 12/01/2005, n. 183/2005, art. 10, devono ottenere il riconoscimento del possesso dei requisiti previsti dal regolamento, consistente nell’emissione di un decreto e nell'attribuzione di un codice identificativo.
Con Deliberazione della Giunta regionale 29/12/2016, n. 10/6077, è stato individuato il SUAP quale soggetto competente per la ricezione da parte dell'utente delle domande e comunicazioni relative:
- al riconoscimento
- all'aggiornamento del decreto
- al cambio di titolarità
- alle modifiche strutturali e/o impiantistiche
- alla cessazione dell'attività.
Una volta ottenuto il riconoscimento, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività.